Regime Forfettario: la Risposta 68/2026 corregge il tiro sui compensi ricevuti per errore
Il panorama fiscale per le partite IVA ha vissuto un momento di grande incertezza a causa di un’interpretazione inizialmente troppo rigida dell'Amministrazione Finanziaria, proprio ieri se se ne parlava su questo blog con un articolo su compensi dei forfettari incassati per errore. Tuttavia, con un tempestivo intervento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 68/2026, che rettifica ufficialmente quanto precedentemente affermato nella Risposta n. 26/2026. Questo cambio di rotta rappresenta una vittoria per il buon senso e per la tutela dei contribuenti in Regime Forfettario, come segnalato da buona parte della stampa specializzata, si vedano ad esempio gli articoli odierni di Alberto Girinelli su Eutkene, nonché quello di Simona Baseggio e Barbara Marini su Blast.
Il "passo falso" della Risposta 26/2026: rigore formale oltre la realtà
Inizialmente, l'Agenzia si era pronunciata sul caso di un medico che aveva percepito somme in eccesso a causa di un errore di inquadramento da parte dell'Azienda Sanitaria (ASP). Nonostante il professionista avesse restituito il denaro, la Risposta n. 26/2026 aveva stabilito che ogni compenso percepito dovesse comunque concorrere alla soglia degli 85.000 euro. Tale impostazione avrebbe costretto il contribuente a fuoriuscire dal regime agevolato per un errore non suo, creando un evidente pregiudizio economico.
Ricordiamo infatti che tale importo è il limite massimo per rimanere nel regime forfettario anche nell'anno successivo.
La svolta correttiva: cosa stabilisce la Risposta 68/2026
Riconoscendo la necessità di una visione più equa, l'Agenzia ha operato una netta rettifica. La nuova posizione stabilisce che, ai fini della permanenza nel Regime Forfettario, non si può penalizzare il contribuente per condotte a lui non imputabili.
Prevalenza dei compensi "effettivamente spettanti"
Il principio cardine introdotto dalla Risposta 68/2026 è che, in caso di errori documentati, occorre guardare ai compensi effettivamente spettanti al professionista. Se il superamento del limite di 85.000 euro è causato esclusivamente da somme percepite per errore e poi integralmente restituite, tale sforamento non determina la fuoriuscita dal regime per l'anno successivo.
Tengo a precisare che l'errore nel caso specifico non era imputabile al contribuente: le somme versate in eccesso erano evidenti errori del suo cliente!
Un giudizio positivo sulla nuova trasparenza dell'Agenzia
Questa evoluzione interpretativa merita un plauso. L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato di saper ascoltare le istanze dei contribuenti, passando da una lettura puramente formale del "principio di cassa" a una valutazione che tiene conto della sostanza dei fatti e della buona fede. Questa nuova impostazione garantisce maggiore stabilità e giustizia fiscale per migliaia di professionisti che operano in regime forfettario.
Come regolarizzare la propria posizione e recuperare le imposte
Per i contribuenti che si trovano in questa situazione, la Risposta n. 68/2026 chiarisce anche le modalità per gestire il credito d'imposta derivante dalle somme restituite. È possibile procedere in due modi.
Dichiarazione Integrativa
La prima è presentare una correttiva del Modello Redditi indicando nel quadro LM solo i compensi spettanti (al netto di quelli restituiti), facendo emergere un credito.
Istanza di Rimborso
Oppure una richiesta di rimborso all'ufficio territoriale competente, allegando tutta la documentazione che prova l'errore e l'avvenuta restituzione.
FAQ – Domande Frequenti sulla Risposta 68/2026
Se ricevo un pagamento errato dal mio cliente e lo restituisco, rischio di uscire dal Regime Forfettario?
No. Secondo la Risposta 68/2026, se l'errore non è a te imputabile (es. errore del committente) e hai restituito integralmente le somme, queste non concorrono al calcolo della soglia di 85.000 euro.
Cosa succede se la mia Certificazione Unica (CU) contiene ancora l'importo errato?
Anche in presenza di una CU non rettificata dal sostituto d'imposta, puoi far valere la realtà dei fatti se la restituzione delle somme è certa, documentata e provata.
Come posso recuperare l'imposta sostitutiva pagata sulle somme restituite?
Puoi scegliere se presentare una dichiarazione integrativa per far emergere il credito nel quadro LM o presentare un'istanza di rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate.
La Risposta 68/2026 cancella definitivamente la precedente Risposta 26/2026?
Sì, il documento specifica esplicitamente che si procede alla rettifica dell'interpello precedente nei termini indicati, stabilendo la nuova prassi corretta.
Commercialista per consulenza sul regime forfettario a Gallarate o Busto Arsizio
I contribuenti che applicano il regime forfettario e operano nelle zone di Gallarate, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Lonate Pozzolo e Ferno possono rivolgersi a un commercialista esperto per verificare la corretta gestione fiscale di compensi, incassi e restituzioni.
Lo Studio Alleanza rimane a disposizione per ogni chiarimento.