Regime forfettario e compensi incassati per errore: chiarimenti dall’Interpello 26/2026 per professionisti tra Gallarate e Busto Arsizio
Nel regime forfettario la determinazione del reddito segue il principio di cassa, cioè rilevano i compensi effettivamente incassati nel periodo d’imposta.
Ma cosa accade se un professionista incassa un compenso per errore e successivamente lo restituisce?
La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n. 26 del 2026.
Il tema è particolarmente rilevante per imprese e professionisti in regime forfettario, perché nella pratica non sono rari i casi di errori di pagamento o accrediti non dovuti.
Il caso analizzato nell’Interpello 26/2026
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che applica il regime forfettario e che ha incassato un compenso non dovuto e successivamente restituito la somma al soggetto pagatore nell'anno successivo.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Nella risposta fornita con l’Interpello n. 26/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il compenso incassato concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui viene percepito, mentre la restituzione della somma rileva nel periodo in cui viene effettuata.
In altre parole, nel regime forfettario l’importo incassato viene tassato nell’anno di percezione, senza tener conto dell’eventuale restituzione, che come si diceva, produce effetti fiscali nell’anno in cui avviene.
L'Agenzia si attiene fedelmente al principio di cassa che regola per il regime forfettario. La criticità è che tutto ciò comporta il superamento della soglia di 85.000 euro e la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo!
Le criticità evidenziate dalla dottrina
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha suscitato alcune osservazioni critiche da parte della dottrina.
In particolare, Simona Baseggio e Barbara Marini, in un articolo pubblicato sul Quotidiano Blast del 6 marzo 2026, hanno evidenziato alcune possibili criticità dell’impostazione adottata nell’interpello.
Il tema della capacità contributiva
Secondo le autrici, tassare un compenso incassato per errore potrebbe risultare problematico sotto il profilo del principio di capacità contributiva.
Effettivamente il contribuente non ha conseguito un vero arricchimento, ha ricevuto una somma per errore nemmeno suo ed è tenuto a restituire tale somma.
In questi casi il reddito potrebbe non rappresentare un effettivo incremento patrimoniale.
Andrebbe a cadere la collaborazione e la buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, sanciti dall’articolo 10 dello Statuto del contribuente, il quale stabilisce che i rapporti tra fisco e contribuente devono essere a essi improntati e che non possono essere irrogate conseguenze pregiudizievoli quando il comportamento del contribuente sia stato determinato da ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione.
La rigidità della posizione dell'Agenzia delle Entrate sembra pertanto non prendere in considerazione questo principio!
Il rischio di sfasamenti temporali nella tassazione
Un ulteriore problema evidenziato riguarda il possibile disallineamento temporale della tassazione.
Se il compenso viene incassato in un anno e restituito nell’anno successivo il contribuente potrebbe trovarsi a pagare imposte su somme che non rappresentano reddito effettivo, recuperando l’effetto fiscale solo nell’anno successivo.
Implicazioni pratiche per i contribuenti in regime forfettario
Dal punto di vista operativo, i contribuenti che applicano il regime forfettario devono prestare particolare attenzione alla gestione di incassi effettuati per errore, compensi non dovuti e relativa restituzioni di somme ricevute.
È fondamentale documentare correttamente la restituzione, conservando il bonifico di restituzione, le comunicazioni con il cliente, nonché documentazione che attesti l’errore nel pagamento.
Questi elementi possono essere importanti in caso di verifiche fiscali.
🔔Bisogna sempre monitorare gli incassi: il superamento della soglia di 85.000 euro determina la fuoriuscita dal regime forfettario dall'anno successivo!
❌Si rammenta che il superamento dei 100.000 euro comporta la fuoriuscita dal regime forfettario nell'anno stesso!
Consulenza per contribuenti in regime forfettario
Le problematiche legate al regime forfettario richiedono spesso un’attenta analisi delle norme fiscali e della prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Professionisti e imprenditori che operano nelle zone di Malpensa, Gallarate, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Lonate Pozzolo e Ferno possono trarre beneficio da una consulenza fiscale mirata che aiuti ad una corretta gestione, nonché a interpretare correttamente le posizioni dell’Agenzia delle Entrate.
FAQ Domande frequenti su regime forfettario e compensi incassati per errore
Un compenso incassato per errore nel regime forfettario deve essere tassato?
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n. 26/2026, nel regime forfettario i compensi concorrono alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui vengono incassati, anche se successivamente risultano non dovuti.
Cosa succede se restituisco il compenso nell’anno successivo?
Nel regime forfettario si applica il principio di cassa. Questo significa che il compenso viene tassato nell’anno di incasso, mentre la restituzione produce effetti fiscali nell’anno in cui viene effettuata, ossia nell'anno successivo.
Un compenso incassato per errore rappresenta davvero reddito?
Secondo alcune osservazioni dottrinali, tra cui quelle evidenziate da Simona Baseggio e Barbara Marini in un articolo pubblicato sul Quotidiano Blast del 06.03.2026, un compenso incassato per errore non rappresenta un vero arricchimento e potrebbe quindi non esprimere una reale capacità contributiva. Tuttavia la posizione dell'Agenzia delle Entrate è di segno contrario e pertanto lo ritiene tassabile nell'anno di percezione.
Come documentare la restituzione di un compenso non dovuto?
È consigliabile conservare la documentazione che dimostri la restituzione della somma, come il bonifico effettuato al cliente e le eventuali comunicazioni che attestino l’errore di pagamento.
A chi rivolgersi per consulenza sul regime forfettario a Gallarate o Busto Arsizio?
I contribuenti che applicano il regime forfettario e operano nelle zone di Gallarate, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Lonate Pozzolo e Ferno possono rivolgersi a un commercialista esperto per verificare la corretta gestione fiscale di compensi, incassi e restituzioni
Lo Studio Alleanza rimane a disposizione per ogni chiarimento.