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10 marzo 2026

Agevolazione Prima Casa per Residenti all'Estero: la Svolta

Requisiti per il bonus "prima casa" per chi lavora all'estero: l'acquisto è possibile in qualsiasi comune di residenza, non solo l'ultimo.

Bonus Prima Casa e residenti all’estero: l’importante apertura dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta 28/2025

L’acquisto della "prima casa" in Italia da parte di cittadini residenti all'estero è un tema da sempre caratterizzato da una certa rigidità interpretativa. Tuttavia, con la recente Risposta n. 28/2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato un cambio di passo estremamente positivo, adottando una linea più elastica, introdotta con le modifiche del decreto legge n. 69/2023, poi descritte nella circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024

Questa nuova impostazione non solo semplifica l'accesso ai benefici fiscali per i lavoratori all'estero, ma dimostra una volontà dell'Amministrazione Finanziaria di valorizzare il legame storico e personale del contribuente con il territorio italiano, superando inutili formalismi del passato.

Il nuovo criterio oggettivo: addio al requisito della cittadinanza

Come si diceva, il punto di partenza di questa evoluzione è il Decreto Legge n. 69 del 2023, che ha modificato la disciplina agevolativa per chi si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro. Il cambiamento fondamentale risiede nel passaggio da un criterio basato sulla cittadinanza a un criterio oggettivo. Tale D.L. nasce in particolare per superare i rilievi europei sulla precedente normativa.

Secondo le nuove disposizioni, per accedere al beneficio "prima casa", il contribuente deve possedere tre requisiti fondamentali al momento dell'acquisto.

  1. Trasferimento all'estero per motivi di lavoro: Il beneficio si applica a qualsiasi tipologia di rapporto lavorativo, non necessariamente subordinato, purché già sussistente al momento del rogito.

  2. Radicamento quinquennale in Italia: L'acquirente deve aver risieduto o svolto attività in Italia per almeno cinque anni prima dell'acquisto. È importante sottolineare che questo quinquennio non deve essere necessariamente continuativo, un’ulteriore prova della flessibilità della nuova linea.

  3. Localizzazione dell'immobile: La casa deve trovarsi nel comune di nascita, o in un comune dove il soggetto ha risieduto o lavorato prima del trasferimento.

La svolta della Risposta 28/2025: "Qualsiasi" comune di residenza precedente

Il vero valore aggiunto della Risposta 28/2025 risiede nel chiarimento sulla locuzione "prima del trasferimento". Il caso esaminato riguardava un contribuente nato in un comune (Z), cresciuto in un altro (Y), ma trasferitosi all'estero partendo da un terzo comune (W).

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'agevolazione è fruibile acquistando un immobile in qualsiasi comune in cui il contribuente abbia risieduto o lavorato in passato, e non solo nell'ultimo comune di residenza prima dell'espatrio.

Perché si tratta di un'impostazione positiva

Questa interpretazione merita un giudizio decisamente favorevole. L'Agenzia ha scelto di non limitare il beneficio all'ultimo domicilio, riconoscendo che il "vincolo" con il territorio italiano si manifesta attraverso tutti i comuni in cui il soggetto ha vissuto o lavorato nel corso del tempo. È un approccio che premia gli interessi personali e familiari del contribuente, rendendo il regime agevolativo "sistematicamente coerente" con la realtà dei percorsi di vita e lavorativi moderni.

Condizioni e adempimenti per il contribuente

Nonostante l'apertura, restano fermi alcuni obblighi essenziali per non incorrere nella decadenza dei benefici. Il contribuente deve dichiarare nell'atto di acquisto di voler usufruire dell'agevolazione e deve garantire l'assenza di altri diritti reali su immobili nello stesso comune, oltre a non aver già usufruito del bonus prima casa.

Tuttavia, per queste specifiche ipotesi di chi lavora all'estero, non è richiesto l'obbligo di stabilire la residenza nel comune dell'acquisto entro 18 mesi, né quello di destinare l'immobile ad abitazione principale.

Conclusioni

La Risposta n. 28/2025 segna un punto a favore della chiarezza e del buon senso. L'Agenzia delle Entrate, distanziandosi da letture eccessivamente restrittive, favorisce il rientro (anche solo in termini di investimento e legame affettivo) dei capitali e dei cittadini che lavorano all'estero, confermando una direzione che non possiamo che definire positiva.


Domande Frequenti (FAQ)

Posso comprare in un comune dove ho vissuto dieci anni fa?

Sì. Secondo la Risposta 28/2025, l'agevolazione spetta per l'acquisto in uno qualsiasi dei comuni in cui si è risieduto o lavorato prima del trasferimento all'estero, a prescindere da quanto tempo sia passato o se sia stato l'ultimo domicilio.

Devo essere per forza un lavoratore dipendente?

No. L'Agenzia ha chiarito che il requisito del trasferimento per ragioni di lavoro è riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, non necessariamente subordinato.

Cosa si intende per il requisito dei "cinque anni"?

L'acquirente deve aver risieduto o lavorato in Italia per un totale di almeno cinque anni prima dell'acquisto dell'immobile. Questo periodo di tempo non deve essere necessariamente continuativo.

Devo trasferire la residenza nella nuova casa entro 18 mesi?

No. Per i contribuenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro e rispettano i requisiti di residenza/attività pregressa in Italia, non è richiesto l'obbligo di stabilire la residenza nel comune dell'immobile acquistato.

Posso acquistare nel mio comune di nascita?

Certamente. Il comune di nascita è esplicitamente indicato dalla norma come luogo idoneo per l'acquisto agevolato, anche se il contribuente non vi ha mai risieduto.